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INFORMATIVA IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

 

Alviero Martini S.p.a. (“la Società”), da sempre sensibile alle tematiche etiche, si è prontamente adeguata agli obblighi previsti in tema di “whistleblowing dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, applicabili per la Società dal 17 dicembre 2023.

Per “whistleblowing” si intende la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La Società ha infatti interesse a conoscere eventuali violazioni che possono verificarsi all’interno della propria organizzazione al fine di porvi efficace rimedio. A tal fine, invita tutti coloro che ne fanno parte a confrontarsi liberamente su ogni criticità che dovessero riscontrare nella propria attività lavorativa, certi che l’azienda non attuerà per questo ritorsioni nei loro confronti.

Tuttavia, laddove vi sia la volontà di mantenere riservata la propria identità e/o il timore di subire ritorsioni da parte di altri componenti dell’organizzazione, la Società – coerentemente con quanto previsto dal Decreto - consente di effettuare segnalazioni in maniera anonima, secondo le specifiche modalità indicate nella “Procedura Whistleblowing” adottata da Alviero Martini S.p.A. che entra in vigore dal 17 dicembre 2023.

La Procedura è consultabile sul sito web della Società e disciplina nel dettaglio le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni della Procedura stessa.

Vengono di seguito fornite, ai sensi di legge, alcune informazioni di carattere generale sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Tali informazioni vengono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili agli altri soggetti previsti dalla normativa. Si rinvia in ogni caso alla Procedura Whistleblowing, pubblicata anche sul sito aziendale, per tutti gli aspetti di dettaglio.

 

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni o i rischi di violazione di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente. In particolare:

  • violazioni della normativa europea e nazionale, compresi atti od omissioni che ne vanifichino oggetto o finalità, riguardanti settori strategici dell’Unione europea (es. appalti pubblici; settore finanziario; riciclaggio e terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, compresi quelli alimentari; trasporti; ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; tutela degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatore; tutela della vita privata; privacy; sicurezza dei sistemi informativi), che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea o riguardanti il relativo mercato interno (comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società).

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente documento le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ai sensi dell’art. 1, c.2, D.Lgs 24/2023). Tali rimostranze potranno essere comunicate e/o fatte valere nelle forme ordinarie.

Sono in ogni caso vietate le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave. In tali casi, al segnalante non verranno riconosciute le misure di protezione previste dal presente documento e verrà applicata nei suoi confronti una sanzione, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno.

 

CHI PUÒ EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte di coloro che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro o collaborazione, di qualsiasi tipo, con Alviero Martini S.p.A.. Rientrano nel campo di applicazione della procedura anche i soggetti: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. Soggetto legittimato a ricevere e gestire le segnalazioni, che tratterà quindi i dati forniti dal segnalante, è il c.d. «gestore» o «ufficio whistleblowing», congiuntamente composto dal Responsabile dell’Ufficio Legale e dal Responsabile Amministrazione del personale.

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le segnalazioni possono essere interne ed esterne.1) Le segnalazioni interne sono effettuate ai gestori della segnalazione secondo le seguenti modalità:

a) in forma scritta, mediante la piattaforma online My Governance (di seguito la “Piattaforma”), cui si accede tramite il seguente link: https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Alviero Martini. Attraverso la Piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti;

b) in forma orale, attraverso il sistema di messaggistica vocale disponibile sulla Piattaforma ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il gestore, in luogo che possa tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

A prescindere dalla modalità scelta in concreto, è in ogni caso garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile

2) Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

La violazione può essere segnalata all’ANAC, mediante il canale esterno dalla stessa attivato, quando ricorra uno dei seguenti presupposti (art. 6 D.lgs. 24/2023):

a) non è attivo o non è conforme all’art. 4 D.lgs. 24/2023 il canale di segnalazione interna;

b) la segnalazione interna non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione (come nel caso di segnalazione che riguardi le persone preposte all’Ufficio whistleblowing);

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni (cfr. art. 15 D.lgs. 24/2023):

a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

b)  il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Per l’informativa sul trattamento dei dati personali, si rinvia alla specifica informativa pubblicata sulla piattaforma https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Alviero Martini.